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LA MANCANZA FORNITURA DI SCARPE ANTISCIVOLO. RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO.

21/11/2011

La mancata fornitura al dipendente delle scarpe antisdrucciolevoli è costata cara al datore di lavoro, il quale è stato condannato per lesioni colpose ex art. 583, I comma, c.p. mediane l’esplicarsi di una condotta omissiva. (Cass. Pen. Sez. IV n. 22514 del 7/06/2011).

Nella fattispecie, il dipendente è un cuoco che ha riportato lesioni gravi dopo essere scivolato sul pavimento della cucina mentre riempiva una lavastoviglie con una pentola di acqua bollente senza indossare le calzature antiscivolo.

La mancata fornitura al cuoco delle scarpe antisdrucciolevoli, dotate di valenza antinfortunistica, ha determinato l’elemento soggettivo della colpa addebitata al datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto fornirle con riferimento alle mansioni svolte dal dipendente in un contesto scivoloso quale è la cucina di un ristorante.

Avv Dennis Gori

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