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PROVA LIBERATORIA IN CASO DI COLLISIONE TRA VEICOLI

21/11/2011

Scritto da Fabrizio Ravagli   

La prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui al 2° comma dell’art.2054 c.c. non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente , ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. (Cass. Civ. , sez. III, 22 Aprile 2009, n. 9550 Pres. Petti – Est. Filadoro.)

In materia di collisione tra veicoli la Cassazione ribadisce che l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente di cui all’art. 2054 c.c. 2° comma, occorre infatti che l’altro (conducente) sia esente da responsabilità  Viene tuttavia precisato che la colpa esclusiva di un conducente può risultare (indirettamente) dall’accertato nesso causale esclusivo tra la sua condotta e l’evento dannoso .

In sostanza l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei contendenti libera l’altro dalla presunzione di pari colpa nonché dall’onere di dover provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno .

Avv Dennis Gori

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